Buste biodegradabili e registratore di cassa

Buste biodegradabili e registratore di cassa

Come adeguare il proprio registratore di cassa alla normativa sulle buste?

Tante le notizie sulla nuova normativa delle buste biodegradabili sul costo, sugli obblighi, ma tante anche le notizie contraddittorie sul discorso dei sacchetti.

Oggi vi vogliamo parlare degli obblighi da seguire per i possessori di registratore di cassa.

In primis partiamo dall’aspetto normativo, legato alla Legge 123/2017 (Decreto Mezzogiorno) che introduce la novità su buste e sacchetti in plastica biodegradabili. Quest’ultima prevede che le suddette siano distribuite solo a pagamento con una indicazione particolare e suddivisa sullo scontrino fiscale o sulla fattura emessa. Si fa quindi divieto della distribuzione gratuita. La voce della busta, deve obbligatoriamente essere evidenziata in maniera distinta con il suo prezzo di vendita, in maniera distinta dalle altre voci.

Sul registratore di cassa telematico, andranno impostati quindi una serie di parametri legati alla norma.

Va creato un “Reparto” riservato alle buste, o se queste sono a costo fisso, delle singole battute relative alla vendita. L’aliquota IVA applicabile è al 22%. In questo caso sarà il tecnico del registratore di cassa a potervi illustrare la procedura o effettuare personalmente gli adeguamenti.

Per completezza informativa, comunichiamo che sono escluse dall’obbligo le buste fatte di tessuti e fibre naturali, in carta e in fibre di poliammide.

Approfondimento – Si legge che a partire dal 21 agosto 2017 non sono più utilizzabili sacchetti di plastica che non corrispondono alle caratteristiche richieste.

Con il “Decreto crescita Mezzogiorno” sono state così introdotte nuove disposizioni riguardanti la commercializzazione dei sacchetti in plastica, che sostituiscono quelle finora in commercio.

Le norme di riferimento dispongono che anche le buste di plastica ultraleggere (con uno spessore inferiore ai 15 micron), utilizzate tipicamente come imballaggio primario per la vendita di prodotti alimentari sfusi o anche per il trasporto di prodotti generici, debbano tassativamente rispondere a determinati requisiti tecnici certificati da organismi accreditati come l’essere biodegradabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 ed avere un contenuto minimo di materia prima rinnovabile di almeno il 40%.

Le borse di plastica potranno essere commercializzate solo a pagamento con un prezzo di vendita singolo visibile nello scontrino della spesa.